Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, un vicepresidente e un segretario. Per l'elezione del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare. In caso di parità di voti tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, è proclamato eletto il senatore più anziano di età.